STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “KAVATIK ENSEMBLE”

Art. 1.

1.1. È costituita l’Associazione culturale “kavatik ensemble” con sede in Spoltore (PE), c.da Cavaticchi, in via Monte Rosa n° 8. È una libera Associazione di fatto, apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo 1, Cap. III, art. 36 e segg. del Codice Civile, nonché dal presente Statuto.

Art. 2.

2.1. L’Associazione culturale “kavatik Ensemble ” persegue i seguenti scopi:

– proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l’ideale dell’educazione permanente;

– diffondere la cultura musicale, artistica, letteraria, storica, umana, sportiva ed ecologica nel mondo;

– ampliare la conoscenza della cultura musicale, letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, popoli, enti privati e pubblici, associazioni ed altre istituzioni nazionali ed internazionali;

– Organizzare,valorizzare, promuovere, e gestire risorse umane, artistiche, culturali, ecologiche e delle energie alternative, delle bio-diversità, delle tradizioni popolari, e dell’eno-gastronomia, attività di ricerca, di informazione e formazione in tutte le discipline artistiche, scientifiche, intellettuali, comportamentali, sportive, artigianali e professionali, con tutti i mezzi ed in qualunque sede che si prestino allo scopo.

Art. 3.

3.1. L’ Associazione culturale “Kavatik Ensemble ” per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

– attività culturali: convegni conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari, concerti, mostre di pittura e fotografiche, corsi di musica ed attività didattiche in genere, incontri, viaggi, seminari di musicoterapia, viaggi culturali ;

– attività di produzione musicale: predisposizione di un ambiente attrezzato per l’esecuzione e la registrazione di musica nel quale creare anche opportunità di incontri tra cultori, artisti, compositori ed esecutori di vari generi musicali;

– attività editoriale: pubblicazione di un periodico, di atti di convegni, di seminari, di audio video, di dischi, di testi musicali e letterari, di cataloghi di mostre, realizzazione di un’etichetta discografica;

– attività di promozione: gestione organizzativa di concerti, spettacoli ed eventi in genere, promozione di artisti mediante l’organizzazione di concerti in proprio e in conto terzi nonché distribuzione/diffusione discografica.

– Attività di promozione, gestione, diffusione e divulgazione di prodotti eno-gastronomici, biologici, biodinamici.

Art. 4.

4.1. L’Associazione si compone di soci fondatori, ordinari, onorari, sostenitori e giovani di età fino a 25 anni. L’adesione all’Associazione culturale “Kavatik Ensemble” è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Tutti gli associati, persone fisiche o enti, si impegnano a versare entro il 31 gennaio di ogni anno finanziario, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art. 5.

5.1. L’ammissione degli associati è subordinata alla presentazione di una domanda scritta del richiedente su un modulo predisposto dal Consiglio Direttivo controfirmata da almeno due soci fondatori.

Contro il rifiuto di ammissione da parte del Consiglio Direttivo è ammesso appello, entro 30 giorni, solo in caso di presenza del Collegio dei Probiviri.

Art. 6.

6.1. Tutti gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che arrechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’Associazione, il Consiglio Direttivo interverrà ed applicherà le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall’Associazione.

Gli associati espulsi potranno ricorrere per iscritto contro il provvedimento, entro 30 giorni, solo in caso di presenza del Collegio dei Probiviri.

6.2. Ciascun iscritto può rinunciare in qualsiasi momento alla propria posizione di associato, presentando comunicazione scritta.

6.3. Chi recede dall’Associazione, per qualsiasi motivo, non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

6.4. Le quote associative sono trasmissibili solo mortis causa.

Art. 7.

7.1. Tutti gli associati maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione dello statuto, delle relative modifiche e dei regolamenti. Il diritto di voto è escluso unicamente in caso di morosità dell’Associato rispetto al versamento della quota associativa annuale.

Art. 8.

8.1. Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:

– beni, mobili ed eventualmente immobili;

– quote di associazione annuali degli associati;

– donazioni e lasciti di modico valore;

– rimborsi;

– attività marginali di carattere commerciale e produttivo;

– ogni altro tipo di entrate.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti sono accettati dal Consiglio Direttivo, che delibera sull’utilizzazione degli stessi in armonia con le finalità statuarie dell’organizzazione.

8.2. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 9.

9.1. L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo devono essere approvati dall’Assemblea Ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Essi devono essere depositati presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultati da ogni associato.

Art. 10.

10.1. Gli organi dell’Associazione sono:

– l’Assemblea degli Associati;

– il Presidente;

– il Vice Presidente;

– il Consiglio Direttivo;

– il Collegio dei Revisori, se nominato;

– il Consiglio dei Probiviri, se nominato.

Art. 11.

11.1. L’Assemblea degli Associati è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati. La convocazione va fatta con affissione all’albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea.

11.2. L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

– approva i bilanci preventivo e consuntivo;

– approva il regolamento interno;

– ha facoltà di nominare, se ritenuti necessari, il Collegio dei Revisori e il Collegio dei Probiviri.

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull’eventuale scioglimento dell’Associazione.

Art. 12.

12.1.L’Assemblea ordinaria è valida con la presenza di tanti associati costituenti almeno la metà più uno degli associati iscritti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei votanti presenti.

L’Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, salvo i casi già disciplinati dalla legge. Le deliberazioni vanno prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale.

Art. 13.

13.1. Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione culturale “kavatik ensemble” ed è composto dai soli associati fondatori, così come indicati nell’Atto Costitutivo, di cui si specificano le competenze come segue:

– Associato A: Presidente (Supervisione);

– Associato B: Vicepresidente (Direzione artistica);

– Associato C: Segreteria e pubbliche relazioni;

– Associato D: Direzione tecnico-musicale;

– Associato E: Amministrazione e tesoreria;

– Associato F: Attività multimediali*.

* Cfr. Atto Costitutivo

13.2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno 5 membri, oppure almeno 4 tra cui il Presidente. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 5 anni e sono rieleggibili.

13.3. Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione culturale “kavatik ensemble” si riunisce almeno 2 volte l’anno ed è convocato:

– dal Presidente;

– da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;

– su richiesta motivata e scritta di almeno il 30% degli associati.

13.4. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

– nominare il Presidente e il Vice Presidente;

– predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea;

– formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;

– elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;

– elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;

– stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all’albo dell’Associazione.

13.5. Lo scioglimento dell’Associazione può avvenire automaticamente nel caso in cui il numero dei soci fondatori si riduca ad un numero minimo di tre.

13.6. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta; in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

13.7. Alla sua scadenza, il Consiglio Direttivo propone all’approvazione dell’Assemblea ordinaria dei soci il rinnovo delle cariche.

Art. 14.

14.1. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

14.2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra gli associati fondatori, dura in carica 5 anni ed è rieleggibile.

Art. 15.

15.1. Il Collegio dei Revisori, se nominato, è composto da tre soci eletti dall’Assemblea al di fuori dei componenti dei Consiglio Direttivo e dura in carica 3 anni. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità e redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 16.

16.1. Il Collegio dei Probiviri, se nominato, è composto da tre soci eletti dall’Assemblea e dura in carica 3 anni. Decide insindacabilmente, entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

Art. 17.

17.1. Il Fondo comune è costituito dai contributi che i soci fondatori versano alla costituzione dell’Associazione. Gli associati contribuiscono al fondo con la quota associativa annuale.

Art. 18.

18.1. Nel caso di cessazione dell’attività, per le cause previste dal Codice Civile, lo scioglimento è deliberato dall’Assemblea straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

18.2. Il Patrimonio residuo dell’Associazione deve essere devoluto ad Associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

Art. 19.

19.1. Per tutte le cariche, agli associati compete il solo rimborso di spese documentate, se non diversamente deliberato dall’Assemblea.

Art. 20.

20.1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si farà riferimento alle leggi e ai regolamenti dello Stato in materia specifica.